STATUTO DELL'ASS
Associazione
di promozione sociale "Amici di Minerbio"
STATUTO
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Indice degli articoli (cliccabile)
Art.
1 – Costituzione, Sede, Durata
-
E' costituita
l'Associazione denominata "Amici di Minerbio", con sede in Minerbio,
Via Larga Castello 15. L'eventuale trasferimento della sede,
purché nell'ambito del Comune di Minerbio, non obbliga a
modifica del presente Statuto.
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La durata
dell'Associazione è illimitata.
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L'Associazione
è ordinata secondo i principi e le norme di legge previste per
le Associazioni di Promozione Sociale.
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L'Associazione
non ha scopo di lucro e pertanto non può assegnare utili ai Soci
neanche in forma indiretta o differita, né ripartire quote
patrimoniali durante la vita dell'Associazione stessa o in occasione
del suo scioglimento. L'eventuale avanzo di gestione annuale deve
essere reinvestito per la realizzazione delle attività
istituzionali.
-
L'Associazione
ha carattere di piena autonomia e apartiticità.
Art.
2 – Scopo
-
L'Associazione
ha come scopo di essere uno strumento per migliorare la qualità
della vita dei cittadini e della città di Minerbio,
sollecitando, sostenendo e promovendo atteggiamenti, attività e
iniziative che inducano una crescita sul piano civile, sociale,
ambientale, culturale.
2.
Più in dettaglio, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà
pertanto provvedere a:
sollecitare
la partecipazione personale e l'impegno civile dei cittadini nelle
scelte che incidono sulla vita della nostra comunità;
stimolare
lo studio,
l'approfondimento, la ricerca, in particolare su temi legati alla
nostra storia e al nostro territorio, e diffonderne i contenuti;
incentivare
l'espressione e la fruizione delle varie forme artistiche;
favorire
l'identificazione
dei nostri concittadini con la città, sostenendo interventi
che la rendano più bella, ordinata, vivace, ben organizzata,
accogliente, e quindi più piacevole e salutare viverci;
tutelare,
difendere dall'incuria, far conoscere e rendere più fruibile
per residenti e visitatori il nostro patrimonio storico, artistico,
urbanistico, ambientale, naturale;
valorizzare le
nostre tradizioni e i prodotti tipici locali;
incoraggiare e
promuovere l'aggregazione, le relazioni sociali, le attività
ricreative, il trattenimento colto, i momenti di festa;
dare impulso
all'interesse turistico dall'esterno verso la nostra città;
impegnarsi
perché siano sempre garantiti il rispetto e l'attuazione dei
principi democratici e costituzionali della libertà di
coscienza, pluralismo, dialogo, reciprocità di diritti e
doveri, uguaglianza, non-violenza, solidarietà.
3. L'Associazione
è aperta alla collaborazione attiva con Istituzioni, Enti,
Associazioni, gruppi, cittadini, considerandola essenziale per il
raggiungimento di obiettivi a favore della comunità.
Art.
3 – Patrimonio
-
Il patrimonio dell'Associazione
è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a
qualsiasi titolo, in particolare da:
quote di
adesione da parte dei Soci a fondo perduto, il cui ammontare
verrà
stabilito annualmente dall'Assemblea;
versamenti
volontari dei Soci;
contributi
dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti, Associazioni e privati;
sovvenzioni,
donazioni, lasciti di terzi o Soci;
utili derivanti
da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
altre entrate
derivanti dallo svolgimento di attività attinenti
all'Associazione.
Art.
4 – Soci
-
Possono
ottenere la qualifica di Soci le persone maggiorenni e gli Enti,
Società, Associazioni, che risiedono o hanno qualche
rapporto con Minerbio e, condividendo le finalità
dell'Associazione, versano la quota associativa che verrà
stabilita dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione può essere
respinta dal Comitato Esecutivo solo in base a gravi motivi.
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A tutti i Soci
compete la parità di diritti e di doveri.
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I Soci hanno
il diritto di:
proporre temi
da discutere in Assemblea;
esprimere il
proprio parere e voto su tutti gli oggetti sottoposti all'Assemblea;
essere eletti
alle cariche associative;
richiedere
in visione o in copia gli atti deliberativi dell'Assemblea e del
Comitato Esecutivo.
-
I Soci hanno
il dovere di rispettare lo Statuto e di non portare, neanche per via
indiretta, danno o discredito all'Associazione.
-
La qualità di Socio
può venir meno per i seguenti motivi:
dimissioni da
comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data in cui si
intende recedere; decesso; omesso pagamento della quota associativa
entro l'anno di riferimento; delibera di esclusione del Comitato
Esecutivo per accertati gravi motivi che comportino
incompatibilità
o indegnità.
-
L'Associazione
non può rispondere degli eventuali danni di qualsiasi natura che
i Soci potranno subire o arrecare nello svolgimento delle
attività associative.
Art.
5 – Organi dell'Associazione
1. Sono organi
dell'Associazione:
l'Assemblea dei
Soci;
il Comitato
Esecutivo;
il
Presidente.
Art.
6 – Assemblea dei Soci
-
L'Assemblea
è l'organo fondamentale di elaborazione delle idee, discussione
e decisione.
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Essa è
costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il
pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un
solo voto. I Soci che non possono intervenire personalmente hanno
facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio o da un'altra
persona di propria fiducia, mediante delega scritta. Ciascun delegato
può rappresentare soltanto un Socio assente.
-
Possono intervenire all'Assemblea,
ma senza diritto di voto:
gli invitati
dal Comitato Esecutivo;
i
Soci che, alla data fissata per l'Assemblea medesima, non hanno
ancora provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione.
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L'Assemblea
è di norma convocata dal Presidente, oppure su richiesta di
almeno tre membri del Comitato Esecutivo o di un quinto dei Soci. Essa
si riunisce almeno due volte all'anno, di cui la prima entro il primo
quadrimestre dell'anno stesso.
-
La
convocazione avviene previo avviso, contenente l'ordine del giorno,
comunicato ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
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L'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti.
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Ogni
deliberazione deve essere assunta con il voto della maggioranza dei
presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Per le modifiche allo Statuto è richiesto il voto favorevole di
tre quarti dei presenti, mentre per le deliberazioni relative allo
scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
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Le
deliberazioni dell'Assemblea, opportunamente trascritte da un
Segretario nominato dal Presidente, saranno custodite presso la sede e
visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.
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L'Assemblea discute e delibera sui
seguenti oggetti:
linee di
indirizzo dell'attività dell'Associazione e iniziative da
intraprendere;
deleghe da
conferire ai Soci o al Comitato Esecutivo per determinate iniziative;
rendiconto
economico-finanziario;
misura della
quota associativa annuale;
nomina dei
membri del Comitato Esecutivo, del Presidente, del Vicepresidente,
del Tesoriere, nonché di tre Probiviri, la cui carica non
è cumulabile con le precedenti, per dirimere eventuali
controversie;
modifiche allo
Statuto;
scioglimento
dell'Associazione;
ogni
altro argomento proposto da un Socio e non indicato nell'o.d.g.,
previo consenso della maggioranza dei presenti.
Art.
7 – Comitato Esecutivo
1. Il
Comitato Esecutivo è l'organo che traduce in operatività
concreta le decisioni dell'Assemblea e gestisce l'Associazione.
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Esso è composto da un minimo di sei a un massimo di
quattordici Soci, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati
a maggioranza relativa dall'Assemblea. I membri del Comitato, in cui
è auspicabile una congrua presenza femminile, durano in carica
due anni e sono rieleggibili. Il membro che non partecipa per tre
sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.
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In caso di
dimissioni o di impedimento grave del Presidente o Vicepresidente, il
Comitato stesso provvede a nominare un nuovo Presidente o
Vicepresidente sino alla successiva Assemblea. Il sostituto rimane in
carica fino a scadenza del mandato dell'organo sostituito.
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Tutte le
funzioni dei membri del Comitato Esecutivo sono gratuite, salvo il
rimborso di spese eccezionali e documentate, sostenute per ragioni
dell'ufficio ricoperto e autorizzate dal Comitato.
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Il Comitato si
riunisce su invito del Presidente, o di almeno altri tre membri del
Comitato, almeno quattro volte all'anno. Alle riunioni del Comitato
possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci che ne facciano
richiesta.
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Gli avvisi di
convocazione contenenti l'ordine del giorno devono pervenire ai membri
del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione.
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Le sedute del
Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, e le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di
parità, il voto del Presidente vale doppio.
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I verbali di
riunione del Comitato, trascritti da un Segretario, saranno custoditi
presso la sede e visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.
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Il Comitato Esecutivo ha il compito
di:
compiere tutti
gli atti associativi funzionali agli scopi e principi del presente
Statuto e alle decisioni dell'Assemblea;
predisporre il
rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
decidere
sulle dimissioni, decadenza, inammissibilità dei Soci.
Art.
8 – Presidente
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Il Presidente
ha la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma.
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Egli convoca e
presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, e sovrintende alle
attività dell'Associazione.
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Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
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Non possono
essere eletti Presidente o Vicepresidente i Soci che abbiano cariche
analoghe in altre Associazioni.
Art.
9 – Rendiconto economico-finanziario
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L'esercizio ha
inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
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La tenuta
della contabilità dell'Associazione è affidata al
Tesoriere.
Art.
10 – Scioglimento
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Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto
favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
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Il Comitato
Esecutivo, accertata la consistenza del patrimonio, lo devolverà
a fini di utilità sociale nel territorio di Minerbio.
Art.
11 – Disposizioni generali
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Per quanto non
espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle
disposizioni legislative vigenti in materia.
Letto,
approvato e sottoscritto.
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