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STATUTO DELL'ASS

Associazione di promozione sociale "Amici di Minerbio"

STATUTO

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Indice degli articoli (cliccabile)


Art. 1 – Costituzione, Sede, Durata

  1. E' costituita l'Associazione denominata "Amici di Minerbio", con sede in Minerbio, Via Larga Castello 15. L'eventuale trasferimento della sede, purché nell'ambito del Comune di Minerbio, non obbliga a modifica del presente Statuto.

  2. La durata dell'Associazione è illimitata.

  3. L'Associazione è ordinata secondo i principi e le norme di legge previste per le Associa­zioni di Promozione Sociale.

  4. L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto non può assegnare utili ai Soci neanche in forma indiretta o differita, né ripartire quote patrimoniali durante la vita dell'Associazione stessa o in occasione del suo scioglimento. L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere reinvestito per la realizzazione delle attività istituzionali.

  5. L'Associazione ha carattere di piena autonomia e apartiticità.

Art. 2 – Scopo

  1. L'Associazione ha come scopo di essere uno strumento per migliorare la qualità della vita dei cittadini e della città di Minerbio, sollecitando, sostenendo e promovendo atteggiamenti, attività e iniziative che inducano una crescita sul piano civile, sociale, ambientale, culturale.

2. Più in dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà pertanto provvedere a:

sollecitare la partecipazione personale e l'impegno civile dei cittadini nelle scelte che inci­dono sulla vita della nostra comunità;

stimolare lo studio, l'approfondimento, la ricerca, in particolare su temi legati alla nostra storia e al nostro territorio, e diffonderne i contenuti;

incentivare l'espressione e la fruizione delle varie forme artistiche;

favorire l'identificazione dei nostri concittadini con la città, sostenendo interventi che la rendano più bella, ordinata, vivace, ben organizzata, accogliente, e quindi più piacevole e salutare viverci;

tutelare, difendere dall'incuria, far conoscere e rendere più fruibile per residenti e visitatori il nostro patrimonio storico, artistico, urbanistico, ambientale, naturale;

valorizzare le nostre tradizioni e i prodotti tipici locali;

incoraggiare e promuovere l'aggregazione, le relazioni sociali, le attività ricreative, il tratteni­mento colto, i momenti di festa;

dare impulso all'interesse turistico dall'esterno verso la nostra città;

impegnarsi perché siano sempre garantiti il rispetto e l'attuazione dei principi democratici e costituzionali della libertà di coscienza, pluralismo, dialogo, reciprocità di diritti e doveri, uguaglianza, non-violenza, solidarietà.

3. L'Associazione è aperta alla collaborazione attiva con Istituzioni, Enti, Associazioni, gruppi, cittadini, considerandola essenziale per il raggiungimento di obiettivi a favore della comunità.

Art. 3 – Patrimonio

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le pervengono a qualsiasi titolo, in particolare da:

quote di adesione da parte dei Soci a fondo perduto, il cui ammontare verrà stabilito an­nualmente dall'Assemblea;

versamenti volontari dei Soci;

contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di Enti, Associazioni e privati;

sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o Soci;

utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;

altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti all'Associazione.

Art. 4 – Soci

  1. Possono ottenere la qualifica di Soci le persone maggiorenni e gli Enti, Società, Associa­zioni, che risiedono o hanno qualche rapporto con Minerbio e, condividendo le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa che verrà stabilita dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione può essere respinta dal Comitato Esecutivo solo in base a gravi motivi.

  2. A tutti i Soci compete la parità di diritti e di doveri.

  3. I Soci hanno il diritto di:

proporre temi da discutere in Assemblea;

esprimere il proprio parere e voto su tutti gli oggetti sottoposti all'Assemblea;

essere eletti alle cariche associative;

richiedere in visione o in copia gli atti deliberativi dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

  1. I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto e di non portare, neanche per via indiretta, danno o discredito all'Associazione.

  2. La qualità di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data in cui si intende recedere; decesso; omesso pagamento della quota associativa entro l'anno di riferimento; delibera di esclusione del Comitato Esecutivo per accertati gravi motivi che comportino incompatibilità o indegnità.

  1. L'Associazione non può rispondere degli eventuali danni di qualsiasi natura che i Soci potranno subire o arrecare nello svolgimento delle attività associative.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Comitato Esecutivo;

il Presidente.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

  1. L'Assemblea è l'organo fondamentale di elaborazione delle idee, discussione e decisione.

  2. Essa è costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto ad un solo voto. I Soci che non possono inter­venire personalmente hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio o da un'altra persona di propria fiducia, mediante delega scritta. Ciascun delegato può rappresentare soltanto un Socio assente.

  3. Possono intervenire all'Assemblea, ma senza diritto di voto:

gli invitati dal Comitato Esecutivo;

i Soci che, alla data fissata per l'Assemblea medesima, non hanno ancora provveduto al versamento della quota annuale di iscrizione.

  1. L'Assemblea è di norma convocata dal Presidente, oppure su richiesta di almeno tre membri del Comitato Esecutivo o di un quinto dei Soci. Essa si riunisce almeno due volte all'anno, di cui la prima entro il primo quadrimestre dell'anno stesso.

  2. La convocazione avviene previo avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato ai Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

  3. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

  4. Ogni deliberazione deve essere assunta con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Per le modifiche allo Statuto è richiesto il voto favorevole di tre quarti dei presenti, mentre per le deliberazioni relative allo scioglimento occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

  5. Le deliberazioni dell'Assemblea, opportunamente trascritte da un Segretario nominato dal Presidente, saranno custodite presso la sede e visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

  6. L'Assemblea discute e delibera sui seguenti oggetti:

linee di indirizzo dell'attività dell'Associazione e iniziative da intraprendere;

deleghe da conferire ai Soci o al Comitato Esecutivo per determinate iniziative;

rendiconto economico-finanziario;

misura della quota associativa annuale;

nomina dei membri del Comitato Esecutivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Teso­riere, nonché di tre Probiviri, la cui carica non è cumulabile con le precedenti, per dirimere eventuali controversie;

modifiche allo Statuto;

scioglimento dell'Associazione;

ogni altro argomento proposto da un Socio e non indicato nell'o.d.g., previo consenso della maggioranza dei presenti.

Art. 7 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è l'organo che traduce in operatività concreta le decisioni dell'Assemblea e gestisce l'Associazione.

  1. Esso è composto da un minimo di sei a un massimo di quattordici Soci, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati a maggioranza relativa dall'Assemblea. I membri del Comitato, in cui è auspicabile una congrua presenza femminile, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il membro che non partecipa per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'incarico.

  2. In caso di dimissioni o di impedimento grave del Presidente o Vicepresidente, il Comitato stesso provvede a nominare un nuovo Presidente o Vicepresidente sino alla successiva Assemblea. Il sostituto rimane in carica fino a scadenza del mandato dell'organo sostituito.

  3. Tutte le funzioni dei membri del Comitato Esecutivo sono gratuite, salvo il rimborso di spese eccezionali e documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e autorizzate dal Comitato.

  4. Il Comitato si riunisce su invito del Presidente, o di almeno altri tre membri del Comitato, almeno quattro volte all'anno. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, i Soci che ne facciano richiesta.

  5. Gli avvisi di convocazione contenenti l'ordine del giorno devono pervenire ai membri del Comitato almeno cinque giorni prima della riunione.

  6. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

  7. I verbali di riunione del Comitato, trascritti da un Segretario, saranno custoditi presso la sede e visionabili da chiunque ne faccia motivata richiesta.

  8. Il Comitato Esecutivo ha il compito di:

compiere tutti gli atti associativi funzionali agli scopi e principi del presente Statuto e alle decisioni dell'Assemblea;

predisporre il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;

decidere sulle dimissioni, decadenza, inammissibilità dei Soci.

Art. 8 – Presidente

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e il potere di firma.

  2. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo, e sovrintende alle attività dell'Associazione.

  3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

  4. Non possono essere eletti Presidente o Vicepresidente i Soci che abbiano cariche analo­ghe in altre Associazioni.

Art. 9 – Rendiconto economico-finanziario

  1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  2. La tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Tesoriere.

Art. 10 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

  2. Il Comitato Esecutivo, accertata la consistenza del patrimonio, lo devolverà a fini di utilità sociale nel territorio di Minerbio.

Art. 11 – Disposizioni generali

  1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.





Letto, approvato e sottoscritto.

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